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Circolare 67

Procedura per la segnalazione di alunni inadempienti all’obbligo scolastico

Procedura per la segnalazione di alunni inadempienti all’obbligo scolastico (cd Decreto Caivano)

Com’è noto, la Legge n.159/2023 che ha convertito il D.L. n.123/2023, noto come “Decreto Caivano”,
introduce importanti modifiche alla gestione delle assenze scolastiche. La legge assegna al Dirigente
scolastico l’obbligo di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16
anni. L’assenza dell’alunno senza adeguate giustificazioni determina pertanto un obbligo di attivazione che
ricade in capo al Dirigente. È evidente, altresì, che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di
mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico.
Se le assenze, NON GIUSTIFICATE, superano i 15 giorni in un trimestre, è necessario avviare procedure per contrastare
l’elusione scolastica.
La norma attribuisce al Dirigente scolastico il compito di verificare la frequenza degli alunni, individuando coloro che superano i 15 giorni di assenza.

La legge richiede un monitoraggio costante delle assenze, senza attendere la fine del trimestre per agire. In caso di assenze superiori alla soglia, la scuola
deve distinguere tra assenze giustificate e non giustificate. Le assenze giustificate possono includere motivi di
salute o altri impedimenti gravi, mentre quelle non giustificate aprono la via a ulteriori azioni.
Una volta identificate le assenze ingiustificate, la scuola deve intraprendere una serie di azioni. In
primo luogo, deve inviare una comunicazione ufficiale al genitore o responsabile dell’alunno/a. Se riceve
motivazioni in risposta, la scuola deve valutarle accuratamente. In caso di mancata giustificazione, la scuola deve
informare il sindaco che, a sua volta, ammonirà il responsabile dell’alunno per non aver adempiuto all’obbligo di
istruzione.
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonita dal sindaco
per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione
dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con
motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una
settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
Invito i genitori a prestare la massima attenzione alla regolarità della frequenza dei propri figli e allego
un modello di comunicazione delle giustificazioni/motivazioni.
Si ringrazia per la collaborazione